Aree di intervento

MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione è una delle possibilità di “cura del conflitto”, alla quale si può fare ricorso quando la situazione diventa problematica e da soli non si sa cosa fare.

La mediazione familiare, in particolare, offre ai genitori in separazione o divorzio uno spazio e un tempo in cui accogliere le loro fatiche, difficoltà e problemi legati alla vicenda separativa.

Il percorso di mediazione rappresenta uno spazio di confronto (e non di scontro) per recuperare o costruire, nonostante la separazione o il divorzio, una buona ed efficace comunicazione tra i genitori.

L’intervento mira a salvaguardare la comune responsabilità genitoriale e il benessere dei figli.

La mediazione familiare è un percorso parallelo e di supporto al percorso legale.

Il mediatore familiare, che non è un consulente di coppia, né uno psicoterapeuta, né un avvocato, aiuta a gestire il conflitto tra i genitori, originato dalla separazione, e favorisce la presa di accordi separativi condivisi, duraturi e sostenibili.

MEDIAZIONE INTEGRATA

La mediazione integrata è un percorso che prevede la presenza della mediatrice familiare insieme al legale durante i colloqui con le coppie che intendono – congiuntamente- separarsi o divorziare.

La mediatrice si occupa prevalentemente degli aspetti relazionali ed emotivi, mentre quelli pratici, organizzativi, legali e giuridici sono demandati al legale.
In questo modo, la mediatrice acquisisce conoscenza e familiarità con gli aspetti giuridici e con la struttura dei processi legali, mentre l’avvocato acquista dimestichezza con il linguaggio psichico e con le tecniche della comunicazione. Le competenze, così facendo, si bilanciano e si compensano valorizzando vicendevolmente il reciproco sapere.

La compresenza delle due figure professionali nel percorso della mediazione integrata può avvenire sia nella fase iniziale dell'incontro, ove l'avvocato, per esempio, fornisce le prime informazioni tecnico-giuridiche del caso, ovvero nella fase finale del percorso allorquando viene redatto l'eventuale accordo tra le parti.

Queste ultime, quindi, pur mantenendo il ruolo di protagoniste all’interno del percorso di mediazione, beneficiano di competenze di operatori provenienti da aree professionali differenti, che consentono di trattare, in un'unica sede, questioni non solo pratiche ma anche psicologiche, legali e finanziarie -patrimoniali.

COORDINAZIONE GENITORIALE

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) centrato sul bambino, attraverso il quale il professionista, nell'interesse del minore, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale.

Il coordinatore genitoriale, che è terzo rispetto ai genitori, può essere nominato dal Tribunale oppure direttamente dai genitori nel conferimento di incarico.

DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI

Il diritto di famiglia è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio e non, di filiazione, di adozione, di parentela e di affinità, nonchè di tutte le problematiche che gravitano intorno al nucleo familiare.

Il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori allorquando, all'interno della famiglia, sorgono conflitti o pregiudizi che possono portare, per esempio, all'emanazione di un provvedimento che imponga limitazioni o restrizioni (e persino decadenza) della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori.

I provvedimenti de potestate hanno, infatti, lo scopo di tutelare i minori dai possibili pregiudizi derivanti dal non corretto esercizio della responsabilità genitoriale, evitando il reiterarsi e protrarsi degli effetti pregiudizievoli.

Il Diritto dei Minori comprende un insieme di norme e disposizioni legislative atte a salvaguardare i diritti fondamentali ed imprescindibili di soggetti che, non avendo compiuto ancora il diciottesimo anno di età, si trovano o possono trovarsi in situazioni di svantaggio e di difficoltà rispetto a tutti gli altri componenti di una società e necessitano di essere tutelati.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Volontaria giurisdizione o, secondo la definizione più nota e condivisa "amministrazione pubblica del diritto privato", si riferisce a tutti i casi in cui, a differenza dei procedimenti civili contenziosi, non si persegua la risoluzione di una disputa fra le parti, ma il compimento di tutte quelle attività necessarie alla gestione di un negozio giuridico o di  un affare privato di una o più persone.

Il giudice, pertanto, non è chiamato a dirimere un contrasto, bensì a garantire un interesse privato, a volte, solo indirettamente di rilevanza pubblica; si pensi per esempio, nell'ambito della tutela e protezione di persone minori ed incapaci, all'nterruzione di gravidanza da parte di una minorenne, all'esercizio di un'impresa di un minore "emancipato", alla nomina di un amministratore di sostegno o di un curatore o tutore.

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